Gli esperti rispondono

A cura di FGU-Federazione Gilda Unams

 

D: Spettabile redazione, quali sono, in caso di malattia, gli orari di reperibilità per la visita di controllo che un docente deve rispettare? Esiste anche una penalizzazione retributiva per gli insegnanti in caso di assenze per malattia?

 

Rosa, Napoli

 

R: Come disposto dal D.M. del 18 dicembre 2009, n. 206, il docente assente dal lavoro per malattia deve essere reperibile presso il proprio domicilio (quello comunicato all'Amministrazione) per la visita fiscale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

 

L'obbligo vale anche per i giorni festivi, o quelli non lavorativi, compresi nell'assenza per malattia.

Sempre secondo il D.M. 206/2009 non sono, invece, obbligati a rispettare le fasce di reperibilità “i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salva vita

b) infortuni sul lavoro

c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio

d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.” Risultano esclusi dalla reperibilità anche “i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.”

Per quanto riguarda la penalizzazione retributiva agli insegnanti assenti dal lavoro per malattia, come disposto dall’art. 71, comma 1, del decreto n. 112/08 (convertito in legge n. 133/08), “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.” I dieci giorni sono conteggiati per ogni periodo di assenza per malattia (non solo per i primi 10 giorni dell'anno in corso), cioè per ogni malattia (anche di un giorno solo). Per quanto riguarda la RPD le cifre variano da 5,47 euro a 8,58 euro al giorno a seconda dell'ammontare della RPD. Risulta in ogni caso fatto salvo “il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.”