Gli esperti rispondono

A cura di NURSIND- Il sindacato delle professioni infermieristiche

 

D: Salve, sono un infermiere che ha lavorato in regime di part time verticale ed ora che sono prossimo alla pensione ho sentito che potrei avere delle penalizzazioni rispetto ad altri colleghi che hanno la mia stessa anzianità di servizio. E’ vero?

 

 

Paolo, Livorno

 

  R: Recentemente siamo venuti a conoscenza che alcune sedi provinciali INPS ex INPADP nel dare applicazione alle penalizzazioni previste dal comma 10 dell’art. 24 della legge n. 214 del 2011 nei confronti dei dipendenti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età, nel mentre considerano i periodi di part time orizzontale “prestazione effettiva di lavoro” e quindi non soggetti a penalizzazione, valutano i periodi di part time verticale come “mancata prestazione effettiva di lavoro” e quindi soggetti a decurtazione percentuale poiché danno luogo ad assenze dal servizio che investono l’intera giornata.

Riteniamo detta interpretazione del tutto non corretta e non in sintonia con lo spirito delle norme istitutive dell’istituto del part time per i dipendenti pubblici che non fanno alcuna distinzione ai fini previdenziali fra part time orizzontale e verticale (legge 29.12.1988 n. 554 e DPCM 17.03.1989 n. 117) così come sancito anche dalla Corte di Giustizia Europea a riguardo con sentenza alle cause riunite C 395/08 e C 396/08.

Data l’importanza e delicatezza della questione soprattutto per i suoi riflessi in sede di calcolo dei trattamenti pensionistici, abbiamo ritenuto opportuno investire del problema direttamente il Ministero della Funzione Pubblica che non ha dato risposta nel merito. Pertanto riteniamo opportuno che chi è interessato porti la questione davanti al giudice di merito.